Informazioni ambientali
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Nota:
L'Istituto, in conformità con il D. Lgs. 33/2013 art. 40 comma 2 , pubblica le informazioni ambientali di cui al D.lgs 195/2005 art.2 comma1, rendendole disponibili tramite collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche come previsto nel medesimo D.Lgs 195/2005 all'art. 8. comma 4.
Le informazioni e i controlli ambientali sono di principale competenza della Agenzie Regionali per l'Ambiente.
Per ottenere le informazioni consultare liberamente i siti delle Agenzie Regionali per l'Ambiente:
STATO DELL'AMBIENTE
L'Istituto, in conformità con il D. Lgs. 33/2013 art. 40 comma 2 , pubblica le informazioni ambientali di cui al D.lgs 195/2005 art.2 comma1, rendendole disponibili tramite collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche come previsto nel medesimo D.Lgs 195/2005 all'art. 8. comma 4.
Per ottenere queste informazioni consultare liberamente i siti delle Agenzie Regionali per l'Ambiente e dell'Istituto Superiore per la protezione e le Ricerche Ambientali:
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
FATTORI INQUINANTI
L'istituto, nell'esercizio delle sue funzioni, non si trova nelle condizioni di detenere informazioni relative ai fattori che incidono sugli elementi di cui all'art.2, comma 1, lettera a.1, d.lgs 195/2005. Per ottenere informazioni su questo tema consultare liberamente gli archivi open data dell'Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali:
OPEN DATA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
MISURE INCIDENTI SULL’AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO
Non Applicabile
MISURE A PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO
Non Applicabile
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE
Per ottenere queste informazioni consultare liberamente il sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:
RELAZIONE LEGISLAZIONE - MINISTERO DELL'AMBIENTE
STATO DELLA SALUTE UMANA
Per ottenere queste informazioni consultare liberamente il sito del Ministero della Salute:
RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ISPRA-BANCA DATI DEGLI INDICATORI AMBIENTALI
RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
INFORMAZIONI AMBIENTALI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA