Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Ufficio Trattamento Giuridico
Competenze
Queste le attività svolte dall'ufficio:
- gestione delle procedure relative al reclutamento del personale dipendente e in collaborazione in ambito tecnico-scientifico (incarichi autonomi e borse di studio);
- gestione giuridica del personale, della dotazione organica e dei correlati adempimenti;
- supporto della gestione dei procedimenti disciplinari;
- rilevazione delle presenze (in collaborazione con il servizio informatico aziendale);
- gestione richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
- gestione anagrafe delle prestazioni.