Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Direttore Generale
Competenze
1. Il Direttore generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 106/2012 e dell’articolo 8 dell’Accordo ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, garantisce l’imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore generale, in particolare: a) predispone lo statuto dell’Istituto; b) predispone il Piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionali; c) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale; d) predispone il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; e) delibera le variazioni di budget e di bilancio nell’ambito delle risorse complessivamente previste nel bilancio preventivo economico annuale e propone al Consiglio di Amministrazione le delibere di variazione delle previsioni formulate in relazione a nuovi maggiori o minori ricavi; f) adotta il bilancio d’esercizio e lo propone per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione; g) individua le risorse da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i centri ordinatori (assegnatari dei budget di acquisto) e ne delibera le variazioni tra gli stessi; h) adotta i regolamenti di cui all’articolo 14; i) effettua l’assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture in relazione alle funzioni ed agli obiettivi individuati (assegnatari dei budget di consumo).
3. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell’Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni.
4. Il Direttore generale inoltre: a) verifica la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall’Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti; b) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.
5. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
6. Nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario medico veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano dei due. Ove l’assenza o l’impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
7. Il Direttore generale può delegare i dirigenti all’adozione di atti nell’ambito di specifico regolamento.
8. Per il compenso del Direttore generale si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8 dell’Accordo.