Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
Consiglio di Amministrazione
Competenze
1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5 del d.lgs. 106/2012 e da quanto disciplinato dall’Accordo, ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare, delibera: a) lo statuto dell’Ente; b) il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi; c) Il Piano triennale ed il Piano annuale di attività che individuano, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell’Istituto; d) la Relazione sull’attività che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; e) il Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale; f) il Bilancio d’esercizio; g) le variazioni del Bilancio economico preventivo, che comportano un aumento o una diminuzione del “valore della produzione”; h) la destinazione dell’eventuale utile, la copertura della perdita d’esercizio e il riequilibrio della situazione economica; i) la Dotazione organica del personale e le sue variazioni; j) la Programmazione triennale del fabbisogno del personale; k) il Tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse di terzi, ed eventuali variazioni ed aggiornamenti, ferme restando le competenze delle Regioni e del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 106/2012; l) i programmi di spesa pluriennali riferiti a spese di investimento, all'assunzione di mutui o ad altre forme di indebitamento.
3. Il Consiglio di amministrazione inoltre: a) valuta la Relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione predisposta dal Direttore generale, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte regionali dell’Umbria e delle Marche le relative osservazioni; b) verifica la coerenza del Piano delle attività predisposto dal Direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal Piano Sanitario Nazionale e dai Piani sanitari regionali della Regione Umbria e della Regione Marche, trasmettendo al medesimo ed alle Giunte regionali le relative osservazioni; c) esprime alla Giunta regionale pareri in merito all’efficacia e all’efficienza dei servizi anche ai fini della valutazione dell’operato del Direttore generale.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell’Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge: a) al Presidente un’indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria; b) agli altri componenti un’indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.