Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
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Accesso Documentale
(artt. 22 e seguenti L. n. 241/1990; DPR n. 184/2006)
A differenza dell’accesso civico semplice e generalizzato, la richiesta di accesso documentale deve essere motivata.
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
COME SI EFFETTUA LA RICHIESTA
La richiesta di accesso può essere inoltrata utilizzando il fac-simile sotto riportato.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, l’interessato deve indicare: a) gli estremi dell’atto o comunque gli elementi che ne consentano l’individuazione;
b) la motivazione, cioè l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
c) la propria identità e ove occorra i propri poteri rappresentativi.
La domanda può essere inviata:
a) per posta;
b) via PEC all’indirizzo protocollo.izsum@legalmail.it;
c) consegnata direttamente o inviata con il fax (unicamente nei rapporti con i privati) o via mail (previa verifica di tutti i presupposti formali per dare seguito alla richiesta d’accesso), alla Struttura che ha contribuito a formare l’atto o che lo detiene stabilmente.
La domanda deve essere tempestivamente protocollata dal ricevente ed il termine del procedimento comincia a decorrere dalla data della protocollazione.
Nel caso la domanda sia presentata dall’interessato a una struttura non competente, quest’ultima è comunque tenuta a riceverla e a trasmetterla immediatamente alla Struttura competente, o, in caso di impossibilità, all’Ufficio Protocollo, che provvederà ad assegnarla alla struttura competente.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla protocollazione della richiesta perfezionata.
La richiesta presentata al fine di esercitare il diritto di accesso può essere rifiutata, limitata o differita dal titolare della Struttura.
Avverso i provvedimenti che escludono o differiscono l’accesso, l’interessato ha facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo la normativa vigente.
MODULISTICA:
MODULO RICHIESTA ACCESSO DOCUMENTALE
MODULO PER LA NOTIFICA AI CONTRO INTERESSATI
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L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
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L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
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La tua richiesta è stata respinta?
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Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
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